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I M U
Dal primo gennaio 2012 viene introdotta in via sperimentale fino al 2014 l'imposta municipale propria; dal 2015 entrerà in vigore la versione "ordinaria" del tributo.
Il Consiglio comunale di Briga in data 27 MARZO 2012 ha deciso di adottare le aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 convertito nella Legge 22.12.2011, n. 214.
Si forniscono le prime indicazioni per il calcolo dell'imposta (salvo modifiche legislative).
SOGGETTI PASSIVI |
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- Chi deve pagare l'IMU
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Proprietario o titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.
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IMMOBILI TASSATI |
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- Fabbricati, terreni, aree edificabili
- Abitazione principale
- Pertinenze dell'abitazione principale
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Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 E C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo |
BASE IMPONIBILE |
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Rendita catastale dell'immobile, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5% e moltiplicata per:
- 160
- 140
- 80
- 60
- 55 |
Per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
Per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
Per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5
Per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi D/5)
Per i fabbricati della categoria catastale C/1 |
ALIQUOTE |
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Aliquota base
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale (salvo modifiche legislative)
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0,76% (7,6 per mille)
0,4% (4 per mille)
0,2% (2 per mille) |
DETRAZIONI |
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€ 200,00 |
Si detraggono dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze € 200,00;la detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica |
MAGGIORAZIONE DETRAZIONE |
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€ 50,00 |
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00. |
Codici Tributo per il versamento dell'IMU con il modello F24
Codice Tributo |
Denominazione |
3912 |
"IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE"; |
3913 |
"IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE"; |
3914 |
"IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE"; |
3915 |
"IMU - imposta municipale propria per i terreni - STATO"; |
3916 |
"IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE"; |
3917 |
"IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO"; |
3918 |
"IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE"; |
3919 |
"IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO"; |
3923 |
"IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE"; |
3924 |
"IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE". |